Attestati e Diplomi in riferimento alla legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013

 

Molti allievi ci contattano per porre una domanda fondamentale, con i dubbi di chi, non conoscendo il settore, è disorientato dalle informazioni apprese dal web che non sempre sono comprensibili e univoche. Cerchiamo allora di fare chiarezza sul riconoscimento degli attestati, non in base ad opinioni ma alla legge italiana.

 

Attività Terapeutica

Per effettuare attività terapeutica la legge è chiara: occorre essere operatori sanitari (fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore capo bagnino). In questo caso è necessario un percorso biennale o triennale presso Istituti accreditati.

 

Attività non terapeutiche

In presenza di un vuoto legislativo, in questi anni si è assistito ad un continuo dibattito con l'affermarsi di opinioni divergenti.
In realtà rifacendosi a quanto affermato dallo CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) è "assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purché non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche, e non è necessario un riconoscimento ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.

 

Professioni non regolamentate: la legge pubblicata in Gazzetta
Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013

La nuova normativa definisce come "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

 

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

 

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

 

Nel nostro Paese l'attività dell'operatore olistico/operatore del massaggio benessere, alla luce di quanto sopra descritto, sembrerebbe allora praticabile senza nessuna abilitazione di sorta non rientrando in nessuna delle professioni organizzate in ordini o collegi così come nelle attività e nei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

 

Naturalmente questa attività dovrà avere contenuti a se stanti e non assimilabili all'ambito sanitario ed estetico. Il professionista avrà premura di effettuare idoneo percorso formativo privato, operare utilizzando documentazione secondo la normativa sulla privacy e il consenso informato e munirsi di regolare posizione fiscale così come di assicurazione per la Responsabilità Civile.

 

La recente Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013 pur lasciando ancora aperte alcune controversie, aiuta ad inquadrare meglio le attività non appartenenti ad ordini e collegi,con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

In definitiva la Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013 sancisce la libera professione senza necessità di abilitazione. In tal senso è però non obbligatorio, ma qualificante per l'operatore, ottenere una certificazione privata dei propri studi a tutela dell'utente finale.

Legge 14.01.2013 n°4
LEGGE 14 GENNAIO 2013.pdf
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